Sanzione minima all’Ezio Scida: 5.000 euro e… …tanta fantasia da usare le prossime volte!
Nemmeno menzionato infatti il tipo di coro contro Miha: rammentiamo come e perché siano state rimosse le barriere nel settore distinti
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“Solo” una ammenda di € 5.000,00 per aver (testualmente riportiamo) rivolto un coro insultante e denigratorio nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria.
E’ chiaro che, più che meritatamente, sia stata parzialmente graziata una delle tifoserie più corrette non solo della serie A ma d’europa.
Nemmeno menzionato infatti il tipo di coro e dunque ci farà solo bene comprendere come e perché siano state rimosse le barriere nel settore distinti e, soprattutto, cercare e trovare sfottò all’altezza dell’intelligenza che contraddistingue, da sempre, la curva sud e le migliori espressioni del tifo meridionale (clicchimoci sopra e rileggiamoci Il cuore è uno zingaro: e la curva sud del Crotone sempre di più! per trovare spunti richiamati nella storia del calcio).
Ecco tutti i provvedimenti assunti
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE A TIM
Gare del 14-15-16 ottobre 2017 – Ottava giornata andata
Bologna-Spal 2013 2-1
Cagliari-Genoa 2-3
Crotone-Torino 2-2
Fiorentina-Udinese 2-1
Hellas Verona-Benevento 1-0
Internazionale-Milan 3-2
Juventus-Lazio 1-2
Roma-Napoli 0-1
Sampdoria-Atalanta 3-1
Sassuolo-Chievo Verona 0-0
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 ottobre 2017, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
” ” ” N. 12
SERIE A TIM
Gare del 14-15-16 ottobre 2017 – Ottava giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
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COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 17 ottobre 2017
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a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata andata sostenitori
delle Società Atalanta, Inter e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12
comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori
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Ammenda di € 20.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della
gara e durante la medesima, rivolto ripetutamente cori insultanti espressivi di denigrazione
territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; per avere inoltre, suoi
sostenitori, prima dell’inizio della gara, lanciato alcuni bengala nel settore occupato dai
sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13,
comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a
fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo
tempo, lanciato nel recinto di giuoco un bengala che colpiva un addetto alla sicurezza senza
provocargli, da quanto risulta, danni evidenti; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della
gara, lanciato un bengala nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione
attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società
concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 45° del primo
tempo, rivolto un coro insultante e denigratorio nei confronti dell’allenatore della squadra
avversaria.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori indirizzato un fascio
di luce-laser in direzione del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. UDINESE per avere ingiustificatamente causato il ritardato
inizio della gara di circa tre minuti.
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