Delibera già approvata per sistemare l’Architetto Elisabetta Dominijanni a vita nel Comune?

Denuncia circostanziata della USB del Comune circa una delibera colpita già da atto di diffida della Rsu

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    “montaggio” e commenti a cura di Procolo Guida

    Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta e circostanziata circa l’ennesima denuncia della Usb del Comune condivisa da un atto di diffida della Rsu. Nel chiederci cosa possano pensare di questo provvedimento funzionari della Provincia certo in difficoltà e tanti laureati a spasso, pensiamo di condividere la condita ironia del Facino usufruendo dei nostri maghi di fiducia… Al termine del comunicato, infatti, faremo la nostra previsione, anzichè in busta chiusa, in articolo aperto:

                                          Al Presidente del Consiglio Dr. Matteo RENZI

                                          Al Ministro della F.P. On. Marianna MADIA

                                          Al Ministro della Giustizia On. ORLANDO

                                          Al Comm. Aut. Anticorruzione Dr. Raffaele CANTONE

                                          Al Signor Sindaco di Crotone

                                          Ai Pres. Della 1^ e 2^ Comm. Consiliare Com. Crotone

                                          Alla Procura della Repubblica di Crotone

                                                                                        

    Oggetto::Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2015/16/17. Richiesta attivazione procedura per annullamento dell’atto.

     

    Con propria deliberazione n. 216 del 20.agosto c.a. la G.C. ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2015/16/17.

    Nella citata deliberazione al sesto capoverso viene riportato testualmente “…… e previa informazione delle organizzazioni sindacali”.

    Nello stesso  capoverso, addirittura, viene citato l’art. 6 comma 1 del Dlgs 163/2001 che stabilisce, appunto,  la previa informazione della Rsu .

    Purtroppo detta informativa non è mai avvenuta ma, falsamente, attestata all’interno del corpo della delibera sopra cennata.

    La RSU si è da subito attivata nel richiedere, in autotutela, il ritiro del citato atto con nota n.41578 del 01.09.2015  e nota n.44443 del 21.09.2015  ma, dopo oltre un mese dalla richiesta, nessuna risposta è pervenuta da questa Amministrazione che ancora una volta si è dimostrata arrogante nei confronti dei dipendenti tutti.

    E’ da ribadire che nella legge di Stabilità dell’anno 2015, i comma 424 e 425 dell’art. 1) prevedono, tra le misure di contenimento della spesa per il riordino delle Province, un divieto di assunzione a tempo indeterminato, specificato meglio anche da una successiva circolare nr.1/2015 del Ministro Madia

    Tra l’altro vi è da ribadire che la mancata informazione alle RSU non ha consentito alla Amministrazione di riferire alcuna notizia sui seguenti punti:

    1)    Al budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016;

    2)    Al budget, che è vincolato dalla legge, riferito alle cessazioni 2014 e 2015;

    3)    incontro domanda e offerta di mobilità ( il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone apposita piattaforma pubblica al fine di rendere trasparente l’incontro tra domanda e offerta di mobilità in applicazione ai comma 424 e 425, nonché dei criteri definiti nell’apposito decreto del Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.

    Anzi a conferma della loro “competenza” si stanno attivando per l’espletamento di un  concorso da dirigente pur in presenza, nella nostra città, di personale in sovrannumero all’Ente Provincia.

    Infine, vorrei proporre un giochino: questa notte ho sognato il Mago Otelma che mi ha svelato il nominativo del tecnico “vincitrice del concorso”. Scommettiamo che il Mago mi ha dato la dritta giusta e che, da parte mia, mi impegno a comunicare, in busta chiusa sigillata che consegnerò alla locale Guardia di Finanza, nei giorni antecedenti il concorso, il nome del tecnico che, fermo restando le attuali condizioni, sarà assunto a conferma che quanto sopra è l’ennesima presa per i fondelli per tutti i cittadini interessati?

    In attesa che le Autorità sopra indicate ed il Sindaco,avvocato, si attivino per la revoca, immediata, dell’atto di cui sopra  invio cordiali e distinti saluti.

                                          Il rappresentante della  USB Comune

                                                     Facino Santo Vincenzo 

     

    Come promesso e prima di pubblicare, qui di sotto, l’infausta delibera e, soprattutto, l’atto di diffida della Rsu del Comune, vogliamo svelare la nostra previsione già ampiamente deducibile: forse questo pacchetto è stato preparato per sistemare definitivamente quella campionessa di atti/progetti/delibere/determine dell’Architetto Elibetta Dominijanni?

    Ricordiamo a noi stessi solo alcuni di questi grandissimi successi: progetto di Capo Colonna, atti relativi al fantasmagorico progetto del Castello, lavori di fronte il Cimitero, atti relativi al Teatro comunale.

    La lista sarebbe molto più lunga a dire il vero! Sic!

     

     

     

    Ecco a voi l’atto di diffida ed il contenuto della delibera per esteso:

    “delibera n. 216 avente ad oggetto Piano  triennale  del  fabbisogno  del  personale  anni  2015/2016/2017  programmazione annuale 2015. Linee di indirizzo

    L’anno Duemilaquindici il giorno 20 del mese di agosto nella Sede Municipale alle ore 17:00. La  Giunta  Comunale  legalmente  convocata,  si  è  radunata  sotto  la  presidenza  del Sindaco, Avv. Peppino Vallone, nelle persone dei Signori:

    Sono Presenti: Vallone, Megna, Barretta, Contarino, De Vona, Giungata, Molè.

    Assenti: Marseglia ed Esposito

    Richiamato:

    – l’art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e l’art. 91, 1^ comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, ai  sensi  dei  quali  gli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  locali                           sono  tenuti  alla programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale,  comprensivo  delle  unità  di  cui alla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  finalizzata  alla  riduzione  programmata  delle  spese  di personale, al fine di ottimizzare le esperienze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio;

    – l’art. 91, 2^ comma, del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale, gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare  per  nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis  e 3-ter dell’art-  39 della legge 27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della  quota  di  personale  ad  orario  ridotto  o  con  altre  tipologie  contrattuali  flessibili  nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

    –  l’art.  19,  8^  comma,  della  legge  28/12/2001,  n.448  (legge  finanziaria  2002)  che  recita:”a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo

    2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo

    18  agosto  2000,  n.267,  accertano  che  i  documenti  di  programmazione  del  fabbisogno  di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di  cui  all’art.  39  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  e  che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

    – l’art. 35, 4^ comma, del . Lgs 165/2001 che dispone: “le determinazioni relative all’invio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni. …..”;

    – l’art. 89, 5^ comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le provincie e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati   dalla   stessa   legge,   provvedono   alla   determinazione   delle   proprie   dotazioni organiche,  nonché  all’organizzazione  e  gestione  del  personale  nell’ambito  della  propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

    –   l’art.   6,   1^   comma,   del   D.   Lgs   30   marzo   2001,   n.   165   ai   sensi   del   quale   nelle amministrazioni   pubbliche   l’organizzazione   e   la   disciplina   degli   uffici,   nonché   la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità  indicate  all’art.  1,  comma  1,  previa  verifica  degli  effettivi  fabbisogni  e  previa informazione delle  organizzazioni sindacali rappresentative  ove prevista nei contratti  di cui all’art. 9;

    –  il  vigente  impianto  normativo  relativo  al  rispetto  dei  vincoli  di  personale,  ed  in particolare  il  contenuto  dell’art.  1,  comma  557  della  Legge  27.12.2006,  n.  296  (legge finanziaria 2007), per la parte ancora in vigore, che prevede l’assicurazione da parte degli Enti  Locali  della  riduzione  delle  spese  di  personale,  garantendo  il  contenimento  della dinamica   retributiva             ed   occupazionale                anche                          attraverso                la   razionalizzazione   delle burocratiche-amministrative;

    – l’art. 3 del D.L. 24.06.2014, n, 90 che ha disposto i seguenti ulteriori vincoli:

    “5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno predente. Resta fermo quanto disposto dall’art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80% negli anni  2016  e  2017  e  del  100%  a  decorrere  dall’anno  2018.  Restano  ferme  le  disposizioni previste dall’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un  arco  temporale  non  superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133  è abrogato.                                Le  amministrazioni    di            cui                  al   presente   comma                    coordinano                    le    politiche assunzionali dei soggetti di cui all’art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;

      – “5-bis determina”Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento  delle  spese  di  personale  con  riferimento  al  valore  medio  del  triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

    5 quater  Fermi restando  i vincoli generali sulla spesa del personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al

    25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dall’1 gennaio

    2014,  nel  limite  dell’80%  della  spesa  relativa  al  personale  di  ruolo  cessato  dal  servizio nell’anno predente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015;

    –  6  I  limiti  di  cui  al  presente  articolo  non  si  applicano  alle  assunzioni  di  personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.

    –  Visto  che, per l’anno 2014, la spesa pari al 60% relativa  al costo  del personale cessato, non utilizzata e pertanto spendibile, è pari ad €. 65.034,82 (compressiva di oneri), mentre per l’anno 2015 la spesa utilizzabile (60% del personale cessato) ammonta a €. 199.890,06

    (comprensiva   di   oneri)   e   per   l’anno   2016   (60%   del   personale   cessato)   ammonta   a

    € 38.559,58, comprensiva di oneri;

    Visto  altresì  che  detta  percentuale  del  60%  è  elevabile  al 100%  in  caso  di  assunzione  di personale proveniente da enti di area vasta;              

    –  Rilevato  che  l’art. 11, comma 4-bis  della  legge 11 agosto  2014, di conversione del  D.L.

    90/2014, ha previsto, per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale  di  cui  ai  commi  557  e  562  dell’art.  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e successive  modificazioni,  la  non  applicabilità  dell’art.  9,  comma  28,  del  D.L.  n.  78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010;

    –  Vista  la  propria  deliberazione  n.  274  del  2.09.2011  e  sue  successive  modificazioni  ed integrazioni, con la quale è stata approvata la riorganizzazione del personale e definita la dotazione organica dell’ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, classificato per categoria;

     Dato  atto  che  è  stata  effettuata  dai  Responsabili  di  Settore  ,  ciascuno  per  la  propria struttura, la ricognizione prescritta dall’art. 16 della legge di stabilità per il 2012 (legge n.

    183 del 12 novembre 2011), come da dichiarazioni agli atti dell’Ufficio Personale e che, per quanto  attestato,  non  risultano,  con  riferimento  alle  esigenze  funzionali,  eccedenze  di personale;

    –  Ritenuto  necessario  adottare  un  piano  programmatico  delle  assunzioni  che,  tenendo conto   dei   servizi   erogati   e   da   erogare,   delle   risorse   disponibili   e   delle   limitazioni legislative,  individui  le  assunzioni  da  effettuare  nel  periodo  di  riferimento  strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio;

     Considerata  la  possibilità  di  modificare  in  qualsiasi  momento  la  programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

    Dato atto:

    –  che  l’art.  3  del  D.L.  24.06.2014,  n.  90  ha  abrogato  il  comma  7  dell’art.  76  drl  D.L.

    25.06.2008,   n.   112,   convertito,   con   modificazioni,   dalla   Legge   6.08.2008,   n.   133   che prevedeva il divieto per gli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale era pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

    Richiamata altresì:

    – la legge 23 dicembre  2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province  e delle  città  metropolitane,  in  particolare  con  i  commi  424  e  425,  conseguentemente  alla necessità  di  ricollocare  il  personale  soprannumerario,  vincola  le  risorse  destinate  alle assunzioni   a   tempo   indeterminato   delle   amministrazioni   pubbliche,   ivi   compresi   i Comuni e blocca le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016;

    – la circolare congiunta Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministero per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015 del 29 gennaio 2015 avente ad oggetto: “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.

    –  l’art.  1,  commi  da  418  a  430,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  la  quale  prevede  la istituzione  di  una  apposita  piattaforma  pubblica  presso  il  Dipartimento  della  Funzione Pubblica per rendere trasparente l’incontro della domanda e dell’offerta di mobilità e, nel

    Disciplinare i commi 424 e 425, all’ultimo periodo riporta:”non è necessario bandire nuovi concorsi  a  valere  sui  budget  2015  e  2016,  né  procedure  di  mobilità.  Le  procedure  di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che  non  sarà  implementata  la  piattaforma  di  incontro  di  domanda  e  offerta  di  mobilità presso   il   Dipartimento   della   Funzione   Pubblica,   è   consentito   alle   amministrazioni pubbliche  indire  bandi  di  procedure  di  mobilità  volontaria  riservati  esclusivamente  al personale di ruolo degli enti di area vasta”.

     Atteso  che  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.  Lgs  30  marzo  2001,  n.  165  e  s.m.i.  “le  pubbliche amministrazioni  assumono  esclusivamente  con  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per rispondere  ad  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  e  nel  rispetto  delle  procedure  di reclutamento vigenti”;

    Preso atto che lo stesso art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sancisce la nullità               dell’atto   e   la    conseguente   inesistenza   del   rapporto   di   lavoro   a    tempo indeterminato, fermo restando ogni responsabilità e sanzione, nel caso di violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori;

    – Visto il Regolamento Generale di Organizzazione approvato con propria deliberazione n. 49 del 20.02.2013;

     Dato  atto  che  questo  Comune  non  versa  nelle  condizioni  di  ente  strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs n. 267/2000;

    Atteso che ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 38, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 150/2009, il presente  documento  di  programmazione  triennale  del  fabbisogno  del  personale  è  stato elaborato  su  proposta  dei  competenti  dirigenti  cui  è  affidato  il  compito  di  proporre  le risorse e di individuare i profili necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

    Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, che si allegano;

    D E L I B E R A

    1)  Di  approvare  il  programma  del  fabbisogno  del  personale  per  il  triennio  2015/2017 allegato  sub  lett.  A)  (All.1),  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  nel quale si individuano i posti vacanti che si intendono occupare mediante mobilità previste dall’ordinamento vigente nel periodo di riferimento;

    2) Dare atto:

    – che, ove per il reclutamento di personale non si dovesse attivare la procedura di mobilità attraverso                     la   piattaforma   ministeriale   perché   non   figura   personale   disponibile,   si procederà   ad   espletare   i   concorsi   pubblici   già   avviati   e/o   allo   scorrimento   delle graduatorie  già esistenti a seguito di concorsi già espletati,  ove permanga il requisito  di ente non strutturalmente deficitario e lo consentano le vigenti disposizioni di legge;

    – che ai sensi dell’art. 16 della legge 183/2011, che sostituisce l’art. 33 del D.Lgs 165/2001, non  risultano  eccedenze  di  personale  rispetto  alle  esigenze  funzionali  dei  servizi  di competenza;

    –  che  è  stato  approvato  con  deliberazione  n.  116  dell’11.04.2012  il  Piano  triennale  delle azioni  positive  in  materia  di  pari  opportunità  ai  sensi  dell’art.  48,  comma  1,  del  D.  Lgs

    198/2006;

    3) Di dare atto altresì che la programmazione garantisce :

    – la priorità fissata dal legislatore in tema di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;

    – il rispetto dei vincoli relativi alla quota di riserva per le categorie protette prevista dalla legge 12/3/1999, n.68;

    4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti per l’accertamento di cui all’art. 19, comma 8, L. 448/2001;

    5)   Di   trasmettere   copia   del   presente   provvedimento   alle   rappresentanze   sindacali aziendali e territoriali;

    6) Di dare mandato al Dirigente del VI^ Settore di attivare le procedure per la copertura dei  posti  previsti  nel  presente  atto  previa  verifica  positiva  di  tutti  i  vincoli  assunzionali previsti dalla normativa vigente.

    7)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione dall’esito unanime ai sensi dell’art 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

    8) Pubblicare a cura del servizio informatico, la presente deliberazione sul sito Internet del

    Comune ai sensi e per gli effetti del Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n.

    318/2007.  ”         

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