Delibera già approvata per sistemare l’Architetto Elisabetta Dominijanni a vita nel Comune?
Denuncia circostanziata della USB del Comune circa una delibera colpita già da atto di diffida della Rsu
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“montaggio” e commenti a cura di Procolo Guida
Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta e circostanziata circa l’ennesima denuncia della Usb del Comune condivisa da un atto di diffida della Rsu. Nel chiederci cosa possano pensare di questo provvedimento funzionari della Provincia certo in difficoltà e tanti laureati a spasso, pensiamo di condividere la condita ironia del Facino usufruendo dei nostri maghi di fiducia… Al termine del comunicato, infatti, faremo la nostra previsione, anzichè in busta chiusa, in articolo aperto:
Al Presidente del Consiglio Dr. Matteo RENZI
Al Ministro della F.P. On. Marianna MADIA
Al Ministro della Giustizia On. ORLANDO
Al Comm. Aut. Anticorruzione Dr. Raffaele CANTONE
Al Signor Sindaco di Crotone
Ai Pres. Della 1^ e 2^ Comm. Consiliare Com. Crotone
Alla Procura della Repubblica di Crotone
Oggetto::Approvazione piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2015/16/17. Richiesta attivazione procedura per annullamento dell’atto.
Con propria deliberazione n. 216 del 20.agosto c.a. la G.C. ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2015/16/17.
Nella citata deliberazione al sesto capoverso viene riportato testualmente “…… e previa informazione delle organizzazioni sindacali”.
Nello stesso capoverso, addirittura, viene citato l’art. 6 comma 1 del Dlgs 163/2001 che stabilisce, appunto, la previa informazione della Rsu .
Purtroppo detta informativa non è mai avvenuta ma, falsamente, attestata all’interno del corpo della delibera sopra cennata.
La RSU si è da subito attivata nel richiedere, in autotutela, il ritiro del citato atto con nota n.41578 del 01.09.2015 e nota n.44443 del 21.09.2015 ma, dopo oltre un mese dalla richiesta, nessuna risposta è pervenuta da questa Amministrazione che ancora una volta si è dimostrata arrogante nei confronti dei dipendenti tutti.
E’ da ribadire che nella legge di Stabilità dell’anno 2015, i comma 424 e 425 dell’art. 1) prevedono, tra le misure di contenimento della spesa per il riordino delle Province, un divieto di assunzione a tempo indeterminato, specificato meglio anche da una successiva circolare nr.1/2015 del Ministro Madia
Tra l’altro vi è da ribadire che la mancata informazione alle RSU non ha consentito alla Amministrazione di riferire alcuna notizia sui seguenti punti:
1) Al budget delle assunzioni relativo agli anni 2015 e 2016;
2) Al budget, che è vincolato dalla legge, riferito alle cessazioni 2014 e 2015;
3) incontro domanda e offerta di mobilità ( il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone apposita piattaforma pubblica al fine di rendere trasparente l’incontro tra domanda e offerta di mobilità in applicazione ai comma 424 e 425, nonché dei criteri definiti nell’apposito decreto del Ministro della Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
Anzi a conferma della loro “competenza” si stanno attivando per l’espletamento di un concorso da dirigente pur in presenza, nella nostra città, di personale in sovrannumero all’Ente Provincia.
Infine, vorrei proporre un giochino: questa notte ho sognato il Mago Otelma che mi ha svelato il nominativo del tecnico “vincitrice del concorso”. Scommettiamo che il Mago mi ha dato la dritta giusta e che, da parte mia, mi impegno a comunicare, in busta chiusa sigillata che consegnerò alla locale Guardia di Finanza, nei giorni antecedenti il concorso, il nome del tecnico che, fermo restando le attuali condizioni, sarà assunto a conferma che quanto sopra è l’ennesima presa per i fondelli per tutti i cittadini interessati?
In attesa che le Autorità sopra indicate ed il Sindaco,avvocato, si attivino per la revoca, immediata, dell’atto di cui sopra invio cordiali e distinti saluti.
Il rappresentante della USB Comune
Facino Santo Vincenzo
Come promesso e prima di pubblicare, qui di sotto, l’infausta delibera e, soprattutto, l’atto di diffida della Rsu del Comune, vogliamo svelare la nostra previsione già ampiamente deducibile: forse questo pacchetto è stato preparato per sistemare definitivamente quella campionessa di atti/progetti/delibere/determine dell’Architetto Elibetta Dominijanni?
Ricordiamo a noi stessi solo alcuni di questi grandissimi successi: progetto di Capo Colonna, atti relativi al fantasmagorico progetto del Castello, lavori di fronte il Cimitero, atti relativi al Teatro comunale.
La lista sarebbe molto più lunga a dire il vero! Sic!
Ecco a voi l’atto di diffida ed il contenuto della delibera per esteso:
“delibera n. 216 avente ad oggetto Piano triennale del fabbisogno del personale anni 2015/2016/2017 programmazione annuale 2015. Linee di indirizzo
L’anno Duemilaquindici il giorno 20 del mese di agosto nella Sede Municipale alle ore 17:00. La Giunta Comunale legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del Sindaco, Avv. Peppino Vallone, nelle persone dei Signori:
Sono Presenti: Vallone, Megna, Barretta, Contarino, De Vona, Giungata, Molè.
Assenti: Marseglia ed Esposito
Richiamato:
– l’art. 39, comma 1, della L. n. 449/1997 e l’art. 91, 1^ comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267, ai sensi dei quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, al fine di ottimizzare le esperienze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio;
– l’art. 91, 2^ comma, del D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale, gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell’art- 39 della legge 27/12/1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
– l’art. 19, 8^ comma, della legge 28/12/2001, n.448 (legge finanziaria 2002) che recita:”a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo
2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
– l’art. 35, 4^ comma, del . Lgs 165/2001 che dispone: “le determinazioni relative all’invio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni. …..”;
– l’art. 89, 5^ comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le provincie e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
– l’art. 6, 1^ comma, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ai sensi del quale nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all’art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’art. 9;
– il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare il contenuto dell’art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per la parte ancora in vigore, che prevede l’assicurazione da parte degli Enti Locali della riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la razionalizzazione delle burocratiche-amministrative;
– l’art. 3 del D.L. 24.06.2014, n, 90 che ha disposto i seguenti ulteriori vincoli:
– “5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno predente. Resta fermo quanto disposto dall’art. 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti;
– “5-bis determina”Ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
– 5 quater Fermi restando i vincoli generali sulla spesa del personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al
25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dall’1 gennaio
2014, nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno predente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015;
– 6 I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo.
– Visto che, per l’anno 2014, la spesa pari al 60% relativa al costo del personale cessato, non utilizzata e pertanto spendibile, è pari ad €. 65.034,82 (compressiva di oneri), mentre per l’anno 2015 la spesa utilizzabile (60% del personale cessato) ammonta a €. 199.890,06
(comprensiva di oneri) e per l’anno 2016 (60% del personale cessato) ammonta a
€ 38.559,58, comprensiva di oneri;
Visto altresì che detta percentuale del 60% è elevabile al 100% in caso di assunzione di personale proveniente da enti di area vasta;
– Rilevato che l’art. 11, comma 4-bis della legge 11 agosto 2014, di conversione del D.L.
90/2014, ha previsto, per gli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, la non applicabilità dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla legge n. 122/2010;
– Vista la propria deliberazione n. 274 del 2.09.2011 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stata approvata la riorganizzazione del personale e definita la dotazione organica dell’ente quale strumento organizzativo che disciplina la consistenza complessiva del personale, classificato per categoria;
– Dato atto che è stata effettuata dai Responsabili di Settore , ciascuno per la propria struttura, la ricognizione prescritta dall’art. 16 della legge di stabilità per il 2012 (legge n.
183 del 12 novembre 2011), come da dichiarazioni agli atti dell’Ufficio Personale e che, per quanto attestato, non risultano, con riferimento alle esigenze funzionali, eccedenze di personale;
– Ritenuto necessario adottare un piano programmatico delle assunzioni che, tenendo conto dei servizi erogati e da erogare, delle risorse disponibili e delle limitazioni legislative, individui le assunzioni da effettuare nel periodo di riferimento strettamente necessarie a far fronte a precise e inderogabili esigenze di servizio;
– Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale approvata con il presente atto, qualora si dovessero verificare esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;
Dato atto:
– che l’art. 3 del D.L. 24.06.2014, n. 90 ha abrogato il comma 7 dell’art. 76 drl D.L.
25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.08.2008, n. 133 che prevedeva il divieto per gli Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale era pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
Richiamata altresì:
– la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425, conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, vincola le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e blocca le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016;
– la circolare congiunta Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministero per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015 del 29 gennaio 2015 avente ad oggetto: “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane.
– l’art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 la quale prevede la istituzione di una apposita piattaforma pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere trasparente l’incontro della domanda e dell’offerta di mobilità e, nel
Disciplinare i commi 424 e 425, all’ultimo periodo riporta:”non è necessario bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservati esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta”.
– Atteso che ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”;
– Preso atto che lo stesso art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sancisce la nullità dell’atto e la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando ogni responsabilità e sanzione, nel caso di violazione delle disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori;
– Visto il Regolamento Generale di Organizzazione approvato con propria deliberazione n. 49 del 20.02.2013;
– Dato atto che questo Comune non versa nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs n. 267/2000;
– Atteso che ai sensi dell’art. 35 e dell’art. 38, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 150/2009, il presente documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale è stato elaborato su proposta dei competenti dirigenti cui è affidato il compito di proporre le risorse e di individuare i profili necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
– Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, che si allegano;
D E L I B E R A
1) Di approvare il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2015/2017 allegato sub lett. A) (All.1), al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale si individuano i posti vacanti che si intendono occupare mediante mobilità previste dall’ordinamento vigente nel periodo di riferimento;
2) Dare atto:
– che, ove per il reclutamento di personale non si dovesse attivare la procedura di mobilità attraverso la piattaforma ministeriale perché non figura personale disponibile, si procederà ad espletare i concorsi pubblici già avviati e/o allo scorrimento delle graduatorie già esistenti a seguito di concorsi già espletati, ove permanga il requisito di ente non strutturalmente deficitario e lo consentano le vigenti disposizioni di legge;
– che ai sensi dell’art. 16 della legge 183/2011, che sostituisce l’art. 33 del D.Lgs 165/2001, non risultano eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali dei servizi di competenza;
– che è stato approvato con deliberazione n. 116 dell’11.04.2012 il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs
198/2006;
3) Di dare atto altresì che la programmazione garantisce :
– la priorità fissata dal legislatore in tema di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno;
– il rispetto dei vincoli relativi alla quota di riserva per le categorie protette prevista dalla legge 12/3/1999, n.68;
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio dei Revisori dei conti per l’accertamento di cui all’art. 19, comma 8, L. 448/2001;
5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle rappresentanze sindacali aziendali e territoriali;
6) Di dare mandato al Dirigente del VI^ Settore di attivare le procedure per la copertura dei posti previsti nel presente atto previa verifica positiva di tutti i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.
7)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione dall’esito unanime ai sensi dell’art 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;
8) Pubblicare a cura del servizio informatico, la presente deliberazione sul sito Internet del
Comune ai sensi e per gli effetti del Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n.
318/2007. ”