Ballottaggio a Crotone e Cirò Marina: le precisazioni della Prefettura

La legge disciplina puntalmente i mezzi di impugnazione dei risultati elettorali

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    Come noto, domenica 19 giugno si svolgerà il programmato turno di ballottaggio dei candidati alla carica di Sindaco che hanno riportato il maggior numero di voti al primo turno, per i Comuni di Cirò Marina e di Crotone, in quanto aventi popolazione residente superiore a 15.000, risultante dall’ultimo censimento.

    Al riguardo, con riferimento agli articoli di stampa di questi giorni apparsi nel corso delle operazioni surrogatorie svolte dall’Ufficio Centrale elettorale,si ritiene utile fornire i seguenti elementi informativi:

    il procedimento elettorale che si avvia alla conclusione si svolge secondo una precisa scansione temporale delle diverse fasi e  un rigoroso formalismo dei vari atti in cui si articola, caratterizzato altresì da una dettagliata disciplina delle distinte competenze dei soggetti pubblici interessati,  finalizzato ad assicurare a tutti gli elettori un quadro di riferimento tendenzialmente certo.

    Compete esclusivamente agli Uffici di Sezione l’attività di scrutinio e successivamente all’Ufficio Centrale quella surrogatoria nell’eventualità che i lavori di spoglio rimangano incompiuti. Il procedimento è definito, sempre a cura dell’Ufficio centrale elettorale,  con il riepilogo dei voti e la proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco del candidato che ha riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio e a quella di consigliere comunale.

    La stessa Legge disciplina in modo puntuale i mezzi di impugnazione dei risultati elettorali ed il  rito dedicato che tiene conto proprio della specialità del procedimento elettorale e del contemperamento degli opposti interessi in conflitto.

    Infatti la Legge assegna  un rigoroso termine di decadenza di trenta giorni, entro il quale gli atti risultanti dalle operazioni di voto,quali consacrati dall’Ufficio Centrale elettorale vanno posti in contestazione, specificando quali illegittimità siano state commesse  e devolvendo le controversiealla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

    Dopo l’espressione del voto nessun organo può procedere alla riapertura dei plichi sigillati contenenti le schede votate e dar corso ad un “fantomatico riconteggio”.

    Soltanto il giudice amministrativo, previo rituale ricorso, può decidere in ordine alla verifica parziale o totale o addirittura annullare l’esito del voto. 

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