Ordinanza Sindacale: chiusura scuole, mercati e parchi pubblici

Sospensione attività mercatali e attività scolastiche in presenza fino al 16 gennaio 2022

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1) la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche di ogni ordine e grado (asili nido compresi); resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno;
2) la sospensione delle attività mercatali;
3) la chiusura di tutti i parchi pubblici;
4) il divieto assoluto di stazionamento nelle piazze Berlinguer, Roma, Karl Marx e in tutti i luoghi pubblici nei centri urbani;
5) il divieto di assembramento nei luoghi antistanti le banche e gli uffici postali;
6) l’obbligo agli esercenti le attività di vendita:

  1.  di effettuare, mediante idonea strumentazione, la misurazione della temperatura corporea;
  2. di contingentare gli ingressi presso tali strutture;
  3. di consentire l’accesso di una sola persona per nucleo familiare.

La presente ordinanza produce gli effetti dal momento della pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Isola di Capo Rizzuto e cessa di avere efficacia al raggiungimento dei termini indicati o, comunque, al sopraggiungere di provvedimenti governativi o ministeriali o regionali che dispongano diversamente. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Si dà atto, altresì, che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni, le limitazioni e le sospensioni fissate nei vigenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in particolare quelli del 24 ottobre e del 3 novembre 2020 e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché le disposizioni previste nell’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre c.a.
In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico locale, ovvero a provvedimenti emanati a livello regionale e nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso ordinario al Tar di Catanzaro nel termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
ordinanza_00121_08-01-2022

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