E’ proprio il Tar a dar torto a Pegna

Precisazioni Regione in risposta alla lettera di Ruggero Pegna

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    riceviamo e pubblichiamo:

    In merito al caso evidenziato da Ruggero Pegna in una lettera aperta al Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, su presunte discriminazioni tra imprese e altri soggetti nel bando triennale 2017 per eventi culturali, il Dipartimento Cultura della Regione Calabria fa notare che, in data 12 ottobre scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha reso pubblica apposita sentenza con la quale ha rigettato il ricorso della società Show Net dello stesso Ruggero Pegna.

    Come riassunto proprio dal Tar, la Show Net srl è risultata vincitrice di “Avviso Pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’offerta culturale presente in Calabria 2017” che dà diritto alla triennalità di cofinanziamento per la realizzazione di manifestazioni culturali. In particolare, la Show Net ha optato di candidare il progetto “Fatti di Musica” all’azione 1A del bando triennale, destinato a sostenere grandi festival di potenziale richiamo internazionale. La Show Net vi ha partecipato ottenendo il massimo del cofinanziamento concesso alle imprese della propria tipologia, ossia 110.000 euro, in quanto rientrante “nel caso di società e imprese che non prevedano per obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste dall’oggetto sociale”. Clausola per la quale la Show Net srl ha impugnato il bando.

    Per stare alle determinazioni puntuali della sentenza del Tar che Pegna contesta nella nota indirizzata pubblicamente al Presidente Oliverio, il Tribunale Amministrativo ha rilevato come “ragionevole e non discriminatoria risulta, in particolare, la clausola dell’avviso” che limita “i fondi alle imprese che non reinvestono in cultura e turismo in quanto pienamente rispondente alla finalità, espressa nella premessa dell’avviso, di valorizzazione degli attrattori culturali”. Sottolinea il Tar che “lo scopo del rilancio dei beni culturali e dell’offerta culturale è, così, particolarmente garantito dal reimpiego dei frutti nella medesima attività, con efficacia duplicata del sostegno”. Si prende atto, quindi, della piena validità dell’Avviso Pubblico e della ratio che lo ha generato, ossia privilegiare e mettere al centro la valorizzazione dei beni culturali, come peraltro previsto dalle linee finanziarie del Piano di Azione e Coesione 2014/2020, da cui sono state attinte le risorse necessarie. Difatti, come riconosciuto dal Tar, il bando in questione è perfettamente in linea con i regolamenti europei che distinguono tra gli interessi delle imprese e la valorizzazione culturale e ambientale.

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